di Antonella Polisena.
“Le parole sono importanti”, ce la faremmo facile con una citazione di morettiana memoria. Eppure, nel dibattito riaperto in questi giorni attorno al Ddl sulla violenza sessuale c’è un grande vociare proprio intorno a una parola: consenso.
Non un dettaglio tecnico, non un esercizio di stile. Quelle tre sillabe sono il terreno stesso dello scontro politico. Per questo le dichiarazioni della presidente Giulia Bongiorno sull’ipotesi di lavorare in un gruppo ristretto per “arricchire” il testo non possono essere archiviate come un ordinario passaggio parlamentare: quando si parla di consenso, ogni arretramento lessicale produce conseguenze reali e materiali sui corpi delle donne.
Il punto, infatti, è esattamente questo: il consenso resta centrale oppure no?
Perché affermare che uno stupro è un rapporto sessuale privo di consenso libero significa assumere una geometria precisa del diritto e delle relazioni: significa riconoscere che l’esistenza di una partecipazione volontaria, libera, attuale e revocabile costituisce il discrimine invalicabile tra sessualità e violenza.
Sostituire questo impianto con formule più blande, che riportano al centro la “volontà contraria”, significa invece compiere un’operazione politica chiarissima: riposizionare ancora una volta il peso — e l’onere — della prova sulle donne. Significa tornare a chiedere se quel “no” sia stato pronunciato abbastanza chiaramente, detto a voce sufficientemente alta, reso abbastanza visibile, abbastanza credibile.
È un paradigma che il femminismo combatte da decenni.
E infatti non è un caso che, proprio mentre in Italia si tenta ancora di annacquare il concetto di consenso dentro formule opache e compromissorie, il Parlamento europeo abbia chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa che introduca una definizione comune di stupro fondata su un consenso libero, informato e revocabile.
La risoluzione — approvata con 447 voti favorevoli — invita esplicitamente gli Stati membri che continuano a basarsi su definizioni costruite sulla forza o sulla violenza ad adeguarsi agli standard internazionali, a partire dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Unione Europea nel 2023. Non è un passaggio marginale: è la presa d’atto politica e giuridica di un cambiamento di paradigma già in corso in molti Paesi europei.
Il Parlamento europeo, del resto, lo afferma con chiarezza disarmante: il silenzio, la mancata resistenza, l’assenza di un “no”, un consenso espresso in precedenza, la condotta sessuale passata o una relazione in corso non possono essere interpretati come consenso.
Sono parole che dovrebbero apparire elementari e che invece continuano a essere rivoluzionarie.
Per comprendere fino in fondo la portata politica di questo disquisire, vale la pena fare un passo indietro. Per lungo tempo il diritto italiano non ha considerato la violenza sessuale un reato contro la persona, ma contro la morale pubblica e il buon costume. Non contro la libertà delle donne, dunque, ma contro l’ordine simbolico che regolava la sessualità femminile all’interno della società patriarcale.
Solo nel 1996, con la legge n. 66, lo stupro viene finalmente riconosciuto come violenza contro la libertà personale. Un passaggio storico, conquistato attraverso decenni di lotte femministe che avevano imposto una domanda radicale e tutt’altro che scontata: perché il diritto tutela l’onore sociale prima dell’autodeterminazione delle donne?
Quella riforma, pur fondamentale, nasceva ancora dentro una cultura giuridica fortemente centrata sulla coercizione, sulla violenza fisica, sulla minaccia. In altre parole: sul dissenso dimostrabile.
Negli anni il movimento femminista internazionale ha progressivamente spostato il focus. Non più “hai resistito?”, ma “c’era consenso?”.
La portata di questo ribaltamento è enorme, perché riconosce finalmente ciò che le donne raccontano da sempre e che troppo spesso il diritto ha faticato ad ascoltare: la violenza non si manifesta soltanto attraverso la forza fisica. Esistono il freezing, la paralisi, la paura, la soggezione, il ricatto emotivo, le asimmetrie di potere. Esiste l’impossibilità di reagire.
Il nuovo quadro delineato dal Parlamento europeo prova a recepire finalmente questa complessità. I deputati chiedono infatti che il consenso venga valutato nel contesto concreto in cui si manifesta — o non si manifesta —: nei casi di abuso di potere, intimidazione, paura, perdita di coscienza, intossicazione, sonno, vulnerabilità, disabilità, sottomissione chimica. Persino le risposte traumatiche come l’immobilità temporanea o l’adulazione vengono esplicitamente indicate come elementi che legislazione e pratica giudiziaria dovrebbero considerare.
Ed è precisamente per questo che il consenso non può essere trattato come un elemento accessorio, negoziabile o subordinato.
È un passaggio fondamentale, perché riconosce finalmente che il trauma non segue mai una sceneggiatura rassicurante.
Le vittime non reagiscono tutte allo stesso modo. Non urlano sempre. Non scappano sempre. Non oppongono necessariamente una resistenza fisica leggibile e lineare. Ed è precisamente dentro questa zona — quella che il patriarcato ha storicamente usato per insinuare il dubbio — che il consenso diventa uno strumento politico decisivo.
La Convenzione di Istanbul — ratificata dall’Italia nel 2013 — è chiarissima: gli Stati devono fondare la definizione di violenza sessuale sull’assenza di un consenso volontario. Non sulla prova eroica della resistenza. Non sulla capacità della vittima di opporsi fino allo stremo. Il consenso, in questa prospettiva, non è una formula morale né una parola identitaria buona per il lessico progressista: è un principio giuridico che riconosce l’autonomia sessuale delle persone.
È per questo che l’idea stessa di “mediare” su questo punto appare profondamente inquietante. Perché non esiste neutralità possibile quando si decide da quale lato guardare la violenza. Ogni volta che il diritto chiede alle donne di dimostrare il proprio dissenso, si riapre quella zona grigia che il femminismo tenta da anni di smantellare: quella in cui le vittime devono performare il trauma in maniera comprensibile, coerente, rassicurante per essere considerate credibili.
Abbastanza spaventate.
Abbastanza ferme.
Abbastanza disperate.
Abbastanza vittime.
Il consenso, invece, cambia radicalmente la domanda. E cambiando la domanda cambia anche il mondo che quella domanda produce.
Non si tratta di una sofisticazione teorica né di una disputa linguistica tra giuristi. Si tratta di decidere se la libertà sessuale delle donne debba essere considerata un diritto pieno o uno spazio continuamente sottoposto a interpretazione, dubbio, contrattazione.
Il femminismo lo dice da tempo: non basta punire la violenza, bisogna trasformare la cultura che la rende possibile. E il consenso è uno dei principali strumenti politici e simbolici di questa trasformazione, perché introduce un modello relazionale fondato sulla reciprocità e non sulla disponibilità presunta dei corpi femminili.
Non a caso il Parlamento europeo insiste anche su questo: formazione obbligatoria per magistrati, forze dell’ordine, personale sanitario; educazione affettiva e sessuale; campagne contro i miti sullo stupro e contro la propaganda misogina online. Perché il consenso non è soltanto una definizione giuridica: è una pratica culturale che ridefinisce il modo in cui pensiamo il desiderio, il potere e le relazioni.
Per questo non possono esistere compromessi al ribasso.
Non sui nostri corpi.
Non sulla nostra autodeterminazione.
Non sul consenso, che deve essere chiamato con il suo nome: libero, attuale, revocabile.
